Sicurezza Elettrica

Guida alla sicurezza elettrica nel condominio

Gli impianti elettrici del condominio

In un edificio ci sono gli impianti elettrici delle singole abitazioni e quello del condominio. Anche se apparentemente sono distinti e indipendenti, un difetto nell’impianto elettrico di un appartamento può interferire sugli altri impianti,
provocando incidenti che sono più frequenti di quanto si creda. L’amministratore del condominio, pur non avendo la facoltà di intervenire direttamente sulle parti private, deve per questo sollecitare i proprietari ad adeguare gli impianti delle singole abitazioni alle norme di sicurezza, anche con un invito semplicemente formale che sarà messo a verbale alla prima assemblea. Per l’impianto condominiale, il semplice funzionamento non è di per sé indice di sicurezza, in quanto può nascondere difetti e insidie che si possono evidenziare solo con opportuni controlli. In genere, gli impianti molto vecchi non possono essere migliorati e costituiscono una potenziale fonte di pericolo. Per questo, vanno fatti esaminare da un esperto progettista o installatore che giudicherà se, e in che termini, debbano essere sostituiti. Quelli realizzati in periodi più recenti possono invece, con gli opportuni interventi, garantire i necessari livelli di sicurezza. In ogni caso, la legge n. 46/1990 prescrive che i lavori di istallazione, manutenzione, riparazione e ampliamento di qualunque parte dell’impianto elettrico debbano essere affidati unicamente a imprese od operatori abilitati.

L’impianto di terra e le responsabilità dell’amministratore

Spesso nel condominio sono presenti lavoratori dipendenti diretti, come il portiere, o attività professionali o commerciali. In questi casi è obbligatorio la verifica dell’impianto di messa a terra, secondo il DPR n. 462/2001. L’impianto di terra è costituito da un conduttore che collega le masse ad una serie di dispersori o picchetti, che disperdono nel terreno sottostante l’edificio quella corrente che invece potrebbe provocare anche la folgorazione di chi entrasse in contatto con una massa metallica accidentalmente in tensione. Coordinato con un adeguato interruttore differenziale, l’impianto di terra costituisce una garanzia di sicurezza perché: > disperde nel terreno le correnti di guasto dovute a cedimenti dell’isolamento (guasto a terra) di un componente dell’impianto elettrico; > disperde nel terreno le correnti provenienti dai limitatori di sovratensione (SPD); > elimina il pericolo di entrare in contatto con masse metalliche in tensione esistenti nell’area condominiale ed il relativo rischio di folgorazione; > disperde eventualmente nel terreno le correnti dei fulmini in associazione all’impianto parafulmine (LPS) (non illustrato nella figura); Secondo la legge n. 46/1990, tutti gli impianti elettrici, e quindi anche l’impianto di terra, devono essere realizzati a “regola d’arte”. Un impianto realizzato secondo le norme CEI è considerato “a regola d’arte” (come stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n° 186 all’art.2), tenendo presente che in un condominio possono coesistere unità immobiliari con alimentazioni elettriche in bassa tensione di 230/400 V (sistemi di I categoria) e/o in alta tensione sino a 30 kV (sistemi di II categoria), nel caso di utenze di elevata potenza elettrica. Le norme CEI prevedono che l’impianto di terra nei condomìni debba essere unico e comprendere i collegamenti equipotenziali principali tra la rete di terra e le tubazioni metalliche che dall’esterno entrano nel condominio (ad esempio, tubi di acqua potabile, del gas, eventuale teleriscaldamento, ecc.).

Un pericolo subdolo: la “massa estranea”

Per massa estranea si intende una parte metallica che non fa parte di un impianto o di un apparecchio elettrico ma che, in particolari circostanze, può diventare un pericolosissimo conduttore di elettricità, capace di portarla da un ambiente a un altro.
Esempio di massa estranea sono le tubature metalliche dell’acqua che entrano dalla strada in un edificio. Attraverso un opportuno collegamento delle masse estranee all’impianto di terra, chiamato collegamento equipotenziale, si elimina l’eventuale differenza di potenziale (tensione) e pertanto il pericolo.
figura);

Il pericolo dovuto al guasto di un apparecchio elettrico con parti metalliche

La massa Per “massa” si intende una parte metallica di un apparecchio che contiene cavi e/o componenti elettrici, ad esempio una lavatrice. In caso di guasto dell’isolamento elettrico la parte metallica va in tensione. Questo tipo di guasto è definito “contatto indiretto”. La protezione contro i contatti indiretti si ottiene con il coordinamento di due elementi: “l’interruttore differenziale” e “l’impianto di terra”. Gli interruttori differenziali: una garanzia di sicurezza obbligatoria per legge. Gli interruttori differenziali sono apparecchi che rilevano le correnti di guasto e intervengono immediatamente togliendo corrente e salvando, nella maggioranza dei casi, la vita delle persone. L’adeguamento alla legge 46/1990 prevede, tra l’altro, l’installazione dell’interruttore differenziale per tutti gli impianti, anche per quelli costruiti prima dell’entrata in vigore della suddetta legge. Impianto di terra: la presenza dell’impianto di terra, con i relativi conduttori di protezione che collegano le “masse”, permettono alle eventuali correnti di guasto di disperdersi direttamente nel terreno. Attraverso il coordinamento dell’interruttore differenziale con l’impianto di terra, la corrente di guasto è rilevata immediatamente dall’interruttore differenziale provocandone l’immediata apertura, evitando cosi che la stessa corrente attraversi il corpo della persona che viene a contatto con la “massa” in tensione. Nell’edificio può essere già stato realizzato un unico impianto di terra condominiale e la distribuzione a tutte le unità immobiliari del conduttore di protezione impropriamente denominato “conduttore di terra”. A tale conduttore, di colore giallo/verde, devono essere collegate tutte le utenze condominiali e gli impianti delle
singole unità immobiliari.

Cosa deve fare l’amministratore

L’amministratore deve accertarsi che l’impianto sia conforme alle prescrizioni di legge. L’accertamento di tale conformità deve essere demandata ai tecnici specializzati iscritti agli Albi Professionali (progettisti) o alla Camera di Commercio (installatori elettrici).
L’efficienza dell’impianto di terra è legata alla sua verifica periodica come prescritto dal DPR n. 462/2001, che prevede l’obbligo di richiedere la verifica dell’impianto di terra (e dell’impianto di protezione dai fulmini, qualora esistente) in tutti i luoghi di lavoro. Quindi per gli edifici condominiali c’è l’obbligo di verifica quando sono presenti nel condominio attività lavorative alla diretta dipendenza del condominio, come per esempio il portiere. È l’amministratore che deve farsi carico della manutenzione e delle verifiche dell’impianto di terra in conformità al DPR 462/2001. Laddove nel condominio siano presenti altre attività professionali (es. studi professionali, attività commerciali, etc.) ogni datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere la verifica dell’impianto di terra relativo alla propria attività, indipendentemente dalla verifica dell’impianto di terra richiesta per il condominio. Quindi se viene verificato l’impianto di terra del condominio, rimane comunque l’obbligo per il singolo datore di lavoro di richiedere la verifica per la propria attività. Nei casi in cui non si applica il DPR 462/2001, perché non vi sono lavoratori dipendenti, è comunque necessario mantenere in efficienza l’impianto di terra condominiale. A tal fine è opportuno prevedere controlli periodici.

Verifica periodica dell’impianto di terra (D.P.R. 462/01)

La responsabilità della verifica è di ogni singolo datore di lavoro presente nel
condominio, il quale, nel caso di controllo da parte delle autorità competenti (ISPESL, ASL, NAS, Ispettorato del Lavoro, …) dovrà poter dimostrare l’avvenuta verifica dell’impianto ai sensi del DPR 462/01. La periodicità delle suddette verifiche (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto. La verifica periodica deve essere richiesta ogni due anni per: impianti di terra e dispositivi di protezione dai fulmini nei locali medici, luoghi a maggior rischio in caso di incendio e cantieri; impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58). La verifica deve essere richiesta ogni cinque anni negli altri casi. > Situazione preesistente (prima del DPR 462/01) La verifiche periodiche in realtà sono obbligatorie sin dal 1955. Fino al 23 gennaio 2002 l’omologazione degli impianti di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche era affidata all’ISPESL, l’omologazione degli impianti elettrici in luoghi pericolosi insieme a tutte le verifiche periodiche era affidata all’ASL/ARPA. Il datore di lavoro si limitava a denunciare gli impianti: presentando il modello B (per l’impianto di terra) ed A (per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche) all’Ispesl ed il modello C (impianti elettrici in luoghi pericolosi) alla Asl/Arpa, senza avere alcuna responsabilità se gli organi di controllo pubblici non effettuavano né l’omologazione, né le verifiche periodiche dell’impianto.

Situazione attuale (dopo il DPR 462/01)

In base al DPR 462/01, le verifiche periodiche degli impianti possono essere effettuate (oltre che dalla Asl/Arpa) da Organismi autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive. La differenza sostanziale rispetto al passato è la seguente: il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di far effettuare la verifica periodica ogni due/cinque anni ad un Organismo Autorizzato (o all’Asl/Arpa). In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro ne è responsabile.

Impianti esistenti

Il DPR 462/01 si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti. In particolare, gli impianti già denunciati (modelli A,B,C) devono richiedere la verifica periodica se sono trascorsi più di due/cinque anni dalla denuncia (o dalla data dell’ultima verifica della Asl/Arpa)

Controlli

Di fronte ad un controllo delle autorità di pubblica vigilanza (Ispesl, ASL, Nas, Ispettorato del lavoro, ecc.), il datore di lavoro è tenuto a dimostrare che è stata effettuata la verifica periodica (mostrando il relativo verbale).

Responsabilità

Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono: sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza; responsabilità penali e civili se avviene un infortunio sull’impianto, in seguito alla mancata verifica.

Obbligo di utilizzare Organismi Autorizzati

Le verifiche degli impianti previste dal DPR 462/01 devono essere obbligatoriamente effettuate da Organismi Autorizzati dal Ministero delle attività produttive (o dall’Asl/Arpa); tali organismi, come ad es. l’IMQ, devono soddisfare quanto richiesto dalla direttiva 11 marzo 2002 e dalla norma EN 45004 (Organismi di ispezione). Non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
Nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58) va richiesta la verifica dell’intero impianto elettrico.